Controllo Documentale

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lunedì 18 marzo 2013

Controllo Dogane Marcatura CE - Procedura Controlli Prodotti Importati


La conformità del prodotto alle norme applicabili stabilite nella pertinente normativa comunitaria di armonizzazione è attestata dalla marcatura CE, i cui principi generali sono contenuti nell’art. 30 del Reg. (CE) 765/2008 di seguito riportato: (L 218/42 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2008) Reg.(CE) 765/2008 - Capo IV – Art. 30 Principi generali della marcatura CE 1. La marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario. 2. La marcatura CE, come presentata all’allegato II, è apposta solo su prodotti per i quali la sua apposizione è prevista dalla specifica normativa comunitaria di armonizzazione e non è apposta su altri prodotti. 3. Apponendo o avendo apposto la marcatura CE, il fabbricante accetta di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto a tutte le prescrizioni applicabili stabilite nella normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione. 4. La marcatura CE è l’unica marcatura che attesta la conformità del prodotto alle prescrizioni applicabili della normativa comunitaria di armonizzazione pertinente che ne dispone l’apposizione. 5. È vietata l’apposizione su un prodotto di marcature, segni o iscrizioni che possano indurre in errore i terzi circa il significato della marcatura CE o il simbolo grafico della stessa. Può essere apposta sul prodotto ogni altra marcatura che non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE.
6. Senza pregiudizio dell’articolo 414, gli Stati membri garantiscono l’applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni appropriate contro l’uso improprio della marcatura. Gli Stati membri istituiscono inoltre sanzioni per le infrazioni, che possono comprendere sanzioni penali per le infrazioni gravi. Tali sanzioni sono proporzionate alla gravità dell’infrazione e costituiscono un deterrente efficace contro l’uso improprio.

L’apposizione della marcatura “CE” sui prodotti è consentita solo in presenza di pertinente e valida certificazione di idoneità e conformità rilasciata da Enti od Organismi Notificati a ciò deputati,a tali fini ufficialmente riconosciuti dalle competenti autorità comunitarie e/o nazionali

Per essere commercializzato e introdotto sul mercato, un prodotto deve essere conforme a determinati requisiti essenziali, la cui sussistenza deve essere accertata dal fabbricante effettuando o facendo effettuare una procedura di valutazione di conformità del prodotto.

Quando il prodotto è conforme alle esigenze essenziali di sicurezza, il fabbricante appone il marchio "CE" sul prodotto e fornisce una dichiarazione scritta di conformità. Tale dichiarazione può riguardare uno o più prodotti ed è conservata dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella UE. Il fabbricante indica il suo nome, la sua ragione sociale o il suo marchio nonché il suo indirizzo sul prodotto. Egli assicura la costante conformità della produzione in serie. Il prodotto deve essere accompagnato da istruzioni e informazioni sulla sicurezza in una lingua comprensibile per il mercato di destinazione. Nel caso in cui sia intervenuto un Organismo di valutazione della conformità esterno, il fabbricante appone il numero di identificazione di quest'ultimo.

L’importatore e il distributore devono assicurarsi che il fabbricante abbia adempiuto ai suoi obblighi, cioè verificare che il prodotto sia stato munito della marcatura di conformità e che siano stati forniti i documenti richiesti. I fabbricanti (o i loro mandatari), i distributori e gli importatori devono comunicare alle autorità competenti tutte le informazioni necessarie sul prodotto interessato, al fine di garantire la tracciabilità del prodotto.

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