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venerdì 22 marzo 2013

Mettere in etichetta la riciclabilità del prodotto: si può? Come?


Mettere in etichetta la riciclabilità del prodotto: si può? Come?

Quando si mette in etichetta il simbolo di riciclabile:
l’utilizzo del simbolo e la scritta riciclabile indicano un processo preciso individuato ed un corrispondente mercato.
Si può chiedere ad esempio
-      in base a quale processo il prodotto deteriorato, divenuto rifiuto (ai sensi della direttiva rifiuti 2008/98 CE) cessa di esserlo in quanto tale e cosa diventa (art 3 comma 15) e come viene identificato ai sensi del REACH e se sia soggetto ai requisiti di esenzione (art. 2 §7 lettera d) o se questo nuovo prodotto sia stato soggetto  a registrazione.
-      –con quali modalità viene perseguito con affidabilità e ripetibilità questo processo a partire dal consumatore.

Quindi (art. 6 direttiva rifiuti) si chiede di sapere – dopo la descrizione del processo da verificare - :
·         campo di utilizzo della sostanza recuperata
·         Mercato esistente di tale sostanza
Mancanza di impatti ambientali negativi

In caso contrario è una affermazione avventata che può essere controllata.

Quali responsabilità ci si assume in caso di affermazione non supportata da documentazione verificabile, e quindi potenzialmente scorretta?
Vi sono due provvedimenti:  La disciplina introdotta dal D.L.vo 146/2007 e quella introdotta dal D.Lgs. 02/08/07, n. 145 che disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra le imprese. Il Governo, su proposta del Ministero dello Sviluppo economico, ha a tale  riguardo approvato in data 27 luglio 2007 due decreti legislativi, promulgati il 2 agosto  2007 e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale del 6 settembre 2007, n.207. 
Il primo provvedimento vieta le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra  imprese e consumatori (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146 - Attuazione della  direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e  consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004).
Il secondo disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra le imprese (D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145 - Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicita' ingannevole.)
Entrambi i decreti legislativi entrano in vigore in Italia il 21 settembre 2007. I due decreti legislativi sostituiscono ed integrano la precedente disciplina in materia di pubblicità ingannevole di cui agli articoli da 18 a 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 203 (Codice del Consumo).
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