Tutti i prodotti che vengono importati da fuori UE devono
apporre l’origine. Ad esempio “made in China” o “made in P.R.C.”
Non è invece obbligatorio apporre il marchio “made in
Italy” sui prodotti o altra origine se prodotti in Europa (EU). Se si vuole dichiarare l’origine italiana dei propri
prodotti bisogna rispettare dei criteri molto stringenti.
Sono tre i principali criteri utilizzati per
determinare il principio di lavorazione o trasformazione sufficiente a cambiare l'origine del prodotto:
a) valore percentuale: il
valore dei materiali non originari non deve superare una certa percentuale del
prezzo franco fabbrica del prodotto finito (da collegare sempre alle
trasformazioni minime);
b) cambio di voce doganale:
le materie prime o i componenti non originari utilizzati devono avere una voce
doganale SA diversa da quella del prodotto finito;
c) regole specifiche: i casi
che prevedono lavorazioni specifiche
Lavorazioni insufficienti a
modificare l’origine del prodotto:
sono le lavorazioni sempre
insufficienti a conferire l’origine anche se la regola di lista è soddisfatta
(es. soglia di tolleranza)
(a) le operazioni di
conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante
il trasporto e il magazzinaggio;
(b) la scomposizione e
composizione di confezioni;
(c) il lavaggio, la pulitura,
la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
(d) la stiratura o la
pressatura di prodotti tessili;
(e) semplici operazioni di
pittura e lucidatura;
(f) la mondatura,
l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e
riso;
(g) operazioni per colorare
lo zucchero o formare zollette di zucchero;
(h) la sbucciatura, la
snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
(i) l'affilatura, la semplice
macinatura o il semplice taglio;
(j) il vaglio, la cernita, la
selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la
costituzione di assortimenti di articoli);
(k) le semplici operazioni di
inserimento in bottiglie, lattine, boccette,
borse, casse o scatole, o di
fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di
imballaggio;
(l) l'apposizione o la stampa
di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui
lori imballaggi;
(m) la semplice miscela di
prodotti anche di specie diverse;
(n) il semplice assemblaggio
di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio
di prodotti in parti;
(o) il cumulo di due o più
operazioni di cui alle lettere a)-n);
(p) la macellazione degli
animali.
La concessione consente di
utilizzare materiali non originari fino ad un valore massimo del 10% del prezzo
franco fabbrica
Es: se la regola prevede il
cambio di voce doganale SA sarà comunque consentito l’utilizzo di materiali non
originari classificati alla stessa voce SA del prodotto finito a condizione che
il loro valore non superi il 10% del prezzo franco fabbrica