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lunedì 23 aprile 2012

Origine Prodotti - Etichetta Informazioni Made in


Tutti i prodotti che vengono importati da fuori UE devono apporre l’origine. Ad esempio “made in China” o “made in P.R.C.”
Non è invece obbligatorio  apporre il marchio “made in Italy” sui prodotti o altra origine se prodotti in Europa (EU). Se si vuole dichiarare l’origine italiana dei propri prodotti bisogna rispettare dei criteri molto stringenti. 

Sono tre i principali criteri utilizzati per determinare il principio di lavorazione o trasformazione sufficiente a cambiare l'origine del prodotto:
a) valore percentuale: il valore dei materiali non originari non deve superare una certa percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto finito (da collegare sempre alle trasformazioni minime);
b) cambio di voce doganale: le materie prime o i componenti non originari utilizzati devono avere una voce doganale SA diversa da quella del prodotto finito;
c) regole specifiche: i casi che prevedono lavorazioni specifiche

Lavorazioni insufficienti a modificare l’origine del prodotto:
sono le lavorazioni sempre insufficienti a conferire l’origine anche se la regola di lista è soddisfatta (es. soglia di tolleranza)
(a) le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
(b) la scomposizione e composizione di confezioni;
(c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
(d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
(e) semplici operazioni di pittura e lucidatura;
(f) la mondatura, l'imbianchimento parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
(g) operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero;
(h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
(i) l'affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
(j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
(k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette,
borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o tavolette e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
(l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, logo o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui lori imballaggi;
(m) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse;
(n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
(o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere a)-n);
(p) la macellazione degli animali.

La concessione consente di utilizzare materiali non originari fino ad un valore massimo del 10% del prezzo franco fabbrica
Es: se la regola prevede il cambio di voce doganale SA sarà comunque consentito l’utilizzo di materiali non originari classificati alla stessa voce SA del prodotto finito a condizione che il loro valore non superi il 10% del prezzo franco fabbrica