Controllo Documentale

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martedì 9 ottobre 2012

Controlli Doganali Certificazioni Marchio CE Importazioni da Shenzhen


Comprare alla Fiera di Canton (Kwangzhou)  un componente elettrico per assemblare in Italia, è divenuto davvero molto frequente. Magari quasi obbligatorio, per contenere i costi di produzione. Per assemblare ad esempio ferri da stiro –stufette elettriche – tostapane – microonde – frullatori – cucine fornelli – forni -  Mixer/robot da cucina/frullatori/sbattitori - - Bollitori elettrici – lavapavimenti e aspirapolvere o ancora apparecchi per la cura della persona come asciugacapelli, apparecchi per massaggio… Quali sono i problemi di tipo tecnico e documentale che bisogna prevedere?

Il primo ostacolo da superare è la dogana, per entrare nello spazio europeo. Successivi controlli accadono di frequente, ma ora non ne parliamo..

Il procedimento di controllo doganale (vedi codice doganale aggiornato – CDA):
con il  sistema informatizzato del circuito doganale di controllo viene effettuata la valutazione del rischio che viene introdottoe, insieme  ad elementi di casualità si determina la tipologia e l’intensità dei controlli:

Cosa succede in pratica:il controllo in linea:
controllo fisico (VM)
controllo scanner dei mezzi di trasporto
controllo documentale (CD)
controllo automatizzato (CA) non rinvenendo rischi nell’operazione;
 e controllo a posteriori (basato sull’analisi dei rischi).

I requisiti sotto controllo:
Il primo requisito applicato riguarda la marcatura CE e la dichiarazione di conformità CE (regolamento 765/2008).  Il Manuale procedurale per i controlli doganali spiega: “L’apposizione della marcatura “CE” sui prodotti è consentita solo in presenza di pertinente e valida certificazione di idoneità e conformità rilasciata da Enti od Organismi Notificati a ciò deputati,a tali fini ufficialmente riconosciuti dalle competenti autorità comunitarie e/o nazionali”.

CONTROLLO “CD” ( e “VM”)
Il Funzionario incaricato del controllo verifica l’esistenza, a corredo della dichiarazione doganale, della specifica documentazione prevista in relazione alla normativa applicabile ai prodotti oggetto di formalità doganali (certificato CE di conformità, dichiarazione di conformità con relativo fascicolo tecnico, manuale di istruzioni, garanzia della costante conformità nella produzione in serie e così via). Qualora dall’esame della documentazione esibita dal dichiarante non emergano irregolarità, si procede al rilascio delle merci nella libera disponibilità della parte. Nel caso in cui dal controllo della documentazione doganale e commerciale allegata alla dichiarazione emergano dei dubbi, il Funzionario procede - eventualmente anche a seguito di elevazione del controllo da “CD” a “VM” - alla sospensione dell’operazione doganale. Allora l’Ufficio doganale procedente interessa il competente ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico e comunica formalmente all’importatore, o al suo rappresentante in dogana, l’avvenuta sospensione dello svincolo delle merci e del contemporaneo interessamento del Ministero dello Sviluppo Economico.
In questo caso, se non si riesce a integrare i documenti e dimostrare la rispondenza ai requisiti di legge possono accadere varie cose:
         redazione di notizia di reato all’autorità giudiziaria,
         sequestro probatorio
         distruzione delle merci (spese a carico dell’importatore).

Quindi di cosa bisogna, per questo tipo di articoli, disporre per non incorrere in costi aggiuntivi o distruzione delle merci?
Bisogna rispondere ai requisiti appunto della LVD (direttiva bassa tensione) ed a quelli delle norme armonizzate specifiche, tutte appartenenti alla famiglia delle EN 60335, oppure 60598 o 61242..
Quindi bisogna accertarsi di avere a disposizione un fascicolo tecnico contenente anche dei test report validi e predisporre una dichiarazione di conformità contenente:
  • nome e indirizzo del fabbricante o rappresentante nell’UE;
  • descrizione del materiale elettrico;
  • riferimento alle direttive e alle norme armonizzate, se applicate;
  • eventuale riferimento alle specifiche applicate per garantire la conformità;
  • identità e qualifica del firmatario (fabbricante o rappresentante del fabbricante);
  • le ultime due cifre dell’anno di apposizione della marcatura CE
  • data e firma.

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