Controllo Documentale

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lunedì 8 ottobre 2012

Controlli Marcatura CE - Dogana Magazzino e presso i rivenditori

I controlli sulla marcatura CE non sono effettuati solo in dogana. Abbiamo esperienza di controlli presso i magazzini, presso i supermercati e cosi in tutta la filiera commerciale.
Spesso i controlli partono da una segnalazione di un prodotto analogo. Mi ricordo ancora quando a Milano sono finiti intossicati tre bambini perché avevano giocato con le bolle di sapone. L'ospedale ha segnalato l'inquinamento dell'acqua all'interno del giocattolo, da qui sono partiti i controlli in tutta Italia.

L'importatore rischia la perdita della merce, una sanzione pesantissima che si paga a prodotto e il ritiro dal mercato di tutti i prodotti già venduti.
Scrivo qui uno un esempio pratico:
Se i prodotti risultano privi della marcatura CE, la sanzione a carico dei produttori, importatori e/o commercianti ed installatori potrà essere il ritiro dal commercio e il divieto di utilizzazione.
Per gli installatori questa sanzione sarà particolarmente grave perché obbligherà l'autorità giudiziaria a far rimuovere, a carico del committente dei lavori, il prodotto non a norma, dando origine ad una serie di rivalse e contenziosi a catena: Il committente verso l'installatore, l'installatore verso il proprio fornitore che potrebbe rivalersi sul produttore o sull'importatore.
Oltre a quanto sopra descritto è prevista una sanzione comunicata a mezzo processo verbale di contestazione da parte degli organi di polizia per i possessori dei prodotti e per il costruttore dell'edificio.
La procedura prevista dall'Art. 11, comma 4 del DPR 246/93 prevede che, entro 90 giorni dalla stesura del suddetto processo verbale, le pubbliche autorità emanino un provvedimento motivato al fabbricante, al possessore dei prodotti nonché al costruttore dell'edificio.
Le autorità pubbliche sono dotate del potere di imporre la sospensione dei lavori e del blocco delle attività commerciali dell'edificio in cui sono installati i prodotti fuori legge.
Oltre alle sanzioni civili ed eventualmente quelle penali, si ricorda che in caso di prodotti non a norma, sul piano contrattuale e commerciale il rapporto di compra-vendita è nullo ai sensi dell' art. 1418 del codice civile. Quindi si può non procedere al pagamento, si può rendere la merce, si possono richiedere danni eventualmente subiti, anche a distanza di 5 anni.
Se i prodotti risultano abusivamente marcati CE, cioè se sul prodotto viene utilizzata la marcatura CE senza avere effettivamente adempiuto alle direttive della norma di riferimento, si profila il reato di 
truffa, oltre a quanto sopra enunciato.
Per quanto riguarda le macchine, si deve fare riferimento al D.P.R.459/96 che é il regolamento per il recepimento della Direttiva Macchine 89/392/CE, poi Direttiva 98/37/CE e oggi 2006/42. La Direttiva Macchine, specifica chiaramente cosa si intende per macchina, quasi macchine e quali tipi di macchine rientrano nella Direttiva stessa

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