Il produttore e/o l'importatore deve dimostrare di rispettare le direttive europee 94/27/CE e 2004/96/CE scritte qui sotto tramite la norma EN 1811:2011 in vigore dal 21 aprile 2011
Titolo:
“Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichel da tutte le parti che vengono inserite in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle”
Sommario : La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN 1811 (edizione marzo 2011) e tiene conto dell'errata corrige di maggio 2012(AC:2012).
La norma specifica un metodo per simulare il rilascio di nichel da tutte le parti in piercing nelle orecchie o in altre parti del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle, al fine di determinare se tali articoli sono conformi all'allegato XVII, N° 27 del regolamento (CE) N° 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
Le montature per occhiali e gli occhiali da sole sono esclusi dallo scopo e campo di applicazione della presente norma.
Copio qui l’allegato della direttiva 94/27/CE valida in tutta
l’unione europea:
ALLEGATO
«28. Nickel N. CAS 7440-02-0 N. EINECS 2311114 e suoi composti
Non può essere utilizzato:
1) in oggetti metallici che vengono inseriti negli orecchi
perforati o in altre parti perforate del corpo umano durante la cicatrizzazione
della ferita causata dalla perforazione, e vengono
successivamente tolti oppure no, a meno che tali oggetti siano omogenei e la
concentrazione di nickel - espressa come massa di nickel
rispetto alla massa totale - sia inferiore a 0,05 %;
2) in prodotti destinati ad entrare in contatto diretto e
prolungato con la pelle, quali:
- orecchini,
- collane, bracciali e catenelle, braccialetti da caviglia,
anelli,
- casse di orologi da polso, cinturini e chiusure di orologi,
- bottoni automatici, fermagli, rivetti, cerniere lampo e marchi
metallici, se sono applicati agli indumenti
se il tasso di cessione di nickel dalle parti di questi prodotti
che vengono a contatto diretto e prolungato con la pelle è superiore a 0,5
ìg/cm²/settimana;
3) in prodotti come quelli elencati al paragrafo 2, se hanno un
rivestimento senza nickel, a meno che tale rivestimento sia sufficiente
a garantire che il tasso di cessione di nickel dalle parti di
tali prodotti che sono a contatto diretto e prolungato con la pelle non superi
0,5 ìg/cm²/settimana per un periodo di almeno due anni di uso
normale del prodotto.
Inoltre i prodotti che sono oggetto dei paragrafi 1, 2 e 3 non
possono essere immessi sul mercato se non sono conformi alle
prescrizioni di detti paragrafi.»
poi modificato dall’allegato della direttiva 2004/96/CE:
ALLEGATO
Nell’allegato I della direttiva 76/769/CEE, alla voce 28,
“Nickel”, seconda colonna, il punto 1 è sostituito dal testo
seguente:
«1. in tutti gli oggetti metallici che vengono inseriti negli
orecchi perforati o in altre parti perforate del corpo umano, a
meno che il tasso di cessione di nickel di tali oggetti
metallici sia inferiore a 0,2 μg/cm2
per settimana (limite di
migrazione);».
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