Controllo Documentale

Sei un importatore e vuoi sapere se le carte che ti danno vanno bene? Vuoi un fascicolo tecnico da far vedere ai tuoi clienti per renderti affidabile? Questo è il nostro lavoro

martedì 19 febbraio 2013

Importare PED Certificata Extra UE Cina - Marcatura CE


la contatto per una semplice informazione:
-       Importiamo da un produttore cinese degli scambiatori di calore che in alcuni casi ricadono nella PED
-       Il nostro produttore cinese è in possesso di certificato TUV Rheinland per cui sono autorizzati ad apporre marchio CE secondo 97/23/CE

Quando rivendo questo materiale ad un cliente italiano quindi sarà sufficiente che:
-       Lo scambiatore sia marchiato e corredato dalla documentazione originale del produttore
-       Che noi apponiamo a parte la nostra etichetta commerciale?

Non dovrebbero esserci oneri tecnici a nostro carico vero?


e noi cosa abbiamo risposto? Qui copiamo la risposta:

il fabbricante cinese non può marcare CE se non ha una “presenza autorizzata” in Europa.
Molto probabilmente sarete voi che dovete marcare CE il prodotto importato, e quindi utilizzare la documentazione tecnica del fabbricante opportunamente valutata ed elaborata in fascicolo tecnico.
Attenzione poi che la regolarità della procedura seguita viene verificata al momento dell’applicazione del DM 329/2004 da parte dell’utilizzatore (verifiche periodiche).
Vi riporto un nostro breve sunto dei contenuti generali relativi alle importazioni:

Obblighi dell’importatore

Estratto Guida Blu CE
Le direttive "Nuovo approccio" stabiliscono che l'importatore (persona responsabile dell'immissione nel mercato) deve poter fornire all'autorità di controllo una copia della dichiarazione CE di conformità e rendere disponibile la documentazione tecnica. L'importatore (persona responsabile dell'immissione nel mercato) si assume tale responsabilità solo se il fabbricante non è stabilito nella Comunità e non ha un rappresentante autorizzato sul territorio comunitario; egli deve pertanto ricevere dal fabbricante la garanzia scritta che i documenti saranno messi a disposizione su richiesta dell'autorità di controllo.
Secondo le direttive nuovo approccio il fabbricante è la persona responsabile della progettazione e della fabbricazione del prodotto al fine di immetterlo sul mercato comunitario per proprio conto.
Le stesse responsabilità del fabbricante si applicano anche a qualsiasi persona fisica o giuridica che assembla, imballa, lavora o etichetta prodotti già pronti al fine di immetterli sul mercato comunitario con il proprio nome. 
Il fabbricante è il solo e unico responsabile della conformità del proprio prodotto alle direttive applicabili, sia che abbia progettato e fabbricato il prodotto personalmente sia che l'abbia immesso nel mercato a suo nome.
In base alla direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti, per "produttore" s'intende: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest'ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l'importatore del prodotto;
La responsabilità civile per prodotti difettosi, cioè il rimborso dei danni, spetta al produttore, termine che, ai sensi della suddetta direttiva, designa il fabbricante di un prodotto finito o di un componente del prodotto finito, il produttore di una materia prima o qualsiasi persona che, ad esempio apponendo un marchio registrato, si presenta come produttore dello stesso. Gli importatori da paesi terzi che immettono il prodotto sul mercato comunitario sono considerati come produttori ai sensi della direttiva sulla responsabilità per danni da prodotti.


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