ecco il riferimento esatto che
esenta gli occhiali da sole dall’ente notificato e quindi dal numerino affianco
al CE.
Mi scuso per l’imperfezione
nella precedente email
Direttiva 89/686/CE
CAPITOLO II
PROCEDURE
DI CERTIFICAZIONE
Articolo
8
….
3. Sono esonerati dall'attestato
di certificazione «CE» i modelli di DPI di progettazione semplice di cui il
progettista presuppone che l'utilizzatore possa giudicare direttamente
l'efficacia contro rischi minimi i cui effetti, se graduali, possono essere
avvertiti in tempo utile e senza danni per l'utilizzatore.
Rientrano
esclusivamente in questa categoria i DPI destinati a proteggere chi li indossa
contro:
-
aggressioni meccaniche con effetti superficiali (guanti da giardinaggio, ditali
per cucire, ecc.);
-
prodotti per la pulizia la cui aggressione sia di lieve entità e facilmente
reversibile (guanti di protezione dalle soluzioni detergenti diluite, ecc.);
-
rischi presenti nella manipolazione di pezzi caldi, che non espongano ad una
temperatura superiore ai 50 gC, né a urti pericolosi (guanti, grembiuli ad uso
professionale, ecc.);
-
agenti atmosferici non eccezionali né estremi durante attività non ad uso
privato (copricapo, indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ecc.);
-
piccoli urti e vibrazioni che non raggiungano parti vitali del corpo e non
comportino lesioni irreversibili (copricapo leggeri contro le lesioni al cuoio
capelluto, guanti, scarpe leggere, ecc.);
- raggi
solari (occhiali da sole).
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