Controllo Documentale

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giovedì 30 maggio 2013

Dogane: Documenti CERTIFICAZIONE CE richiesti tramite lo spedizioniere

Certificazione CE

 
Anche nel mondo delle importazioni sta cambiando tutto. Adesso anche il piccolo negoziante importa direttamente dalla Cina senza dover passare attraverso altri. Ciò ha abbassato notevolmente la qualità dei prodotti importati, vista dal punto di vista della loro sicurezza.
Molto spesso gli importatori non parlano con l'agenzia delle dogane, tutta la comunicazione avviene attraverso lo spedizioniere.
 
Come funziona:
il piccolo importatore trova su internet il prodotto che vuole importare e rivendere, spesso non conosce nemmeno le norme tecniche che il prodotto deve rispettare. Lui semplicemente fa un bonifico e aspetta la merce in negozio.
Lo spedizioniere ad un certo punto chiederà all'importatore:
CERTIFICAZIONE CE
ORDINE E CONFERMA D'ORDINE; 
FATTURA COMM/LE E CONTABILE BANCARIA
 
Cosa vuol dire CERTIFICAZIONE CE:
 
La maggior parte dei prodotti possono essere marcati CE tramite una semplice autocertificazione in cui si dichiara che il prodotto è sicuro e che risponde ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla legge.
 
Detto in modo più semplice:
Il marchio CE non è una certificazione di qualità, bensì una dichiarazione di conformità alla normativa europea sulla sicurezza del prodotto.
Detto in parole semplici: il marchio CE assicura che il prodotto è sicuro. 
 
Bisogna quindi fornire alle autorità di controllo tutta la documentazione che ne attesta la conformità.
Normalmente si da:
o Dichiarazione di conformità firmata su carta intestata
o ISTRUZIONI del prodotto
o FASCICOLO TECNICO CON Test Allegati e i certificati dei laboratori
 
 
Per capire l'importanza del marchio, basta pensare che senza marcatura spesso i prodotti non vengono sdoganati.
Quando un produttore - importatore decide di apporre la marcatura CE si impegna a rispettare determinati obblighi prescritti dalla normativa europea.
 
Informazioni minime da dare all'acquirente del prodotto:
alla denominazione legale o merceologica del prodotto;
al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell'Unione europea;
al Paese di origine se situato fuori dell'Unione europea;
all'eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all'uomo, alle cose o all'ambiente;
ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto;
alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d'uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto.
Modalità di indicazione
 
Le indicazioni devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni possono essere riportate, anziche' sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi.
Indicazioni in lingua italiana
 
Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana.
Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune.

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