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martedì 7 maggio 2013

Importatore Fabbricante nella Direttiva Macchine 2006/42

Ci scontriamo sempre piu spesso con sorelline italiane di multinazionali che non accettano di firmare la dichiarazione di conformità.

ecco una risposta tipica:

non ci risulta obbligatorio per un fabbricante extra Europeo avere un mandatario nella UE, può rilasciare una Dichiarazione di conformità in qualità di costruttore (vedere la definizione di fabbricante Art. 2 a pag.5 della Direttiva Macchine).
Nel caso specifico dei ns. prodotti può tuttavia verificare che accanto alla marcatura “CE” compare anche un numero di 4 cifre: rappresenta l’ente terzo che ha certificato sotto la propria responsabilità come il prodotto è conforme alle Direttive tecniche applicabili.
Riteniamo di avere fornito i necessari chiarimenti e con l’occasione distintamente salutiamo.

Ma la guida spiega in modo chiaro che colui che immette sul mercato il prodotto ne è sempre responsabile. Ne copiamo qui il testo:

Guida all’applicazione della direttiva “macchine 2006/42/CE - 2a edizione - giugno 2010 pagina 63

§81 Altri soggetti che possono essere considerati fabbricanti
La disposizione di cui alla seconda frase della definizione di “fabbricante” concerne la  situazione che si verifica per talune macchine importate nell’UE. Se un fabbricante di macchine avente sede al di fuori dell’UE decide di immettere i suoi prodotti sul mercato dell’UE, egli può assolvere ai suoi obblighi ai sensi della direttiva macchine, oppure incaricare un mandatario di ottemperare in toto o in parte a tali obblighi per suo conto – cfr. §84 e §85: commenti sull’articolo 2, lettera j). 
D’altro canto, la decisione di importare macchine nell’UE può essere presa da un importatore, da un distributore o da un utilizzatore. In taluni casi, la macchina può essere ordinata a un intermediario, come ad esempio una società d’esportazione. In altri casi, un soggetto può acquistare la macchina fuori dall’UE e portarla personalmente nell’UE, oppure ordinarla su Internet, o ancora acquistarla in una zona franca ai fini di distribuzione o dell’utilizzo nell’UE.
Il soggetto che immette tale macchina sul mercato dell’UE deve poter garantire che il fabbricante soddisfa i propri obblighi ai sensi della direttiva. Tuttavia, laddove ciò non sia possibile, la persona che immette la macchina sul mercato dell’UE dovrà assolvere a tali obblighi personalmente. Lo stesso dicasi per coloro che importano nell’UE una macchina per uso personale. In questi casi il soggetto che immette la macchina o la quasi-macchina sul mercato dell’UE o la mette in servizio nell’UE è equiparato al fabbricante e pertanto deve assolvere a tutti gli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 5.
Ciò comporta che la persona che immette la macchina sul mercato debba essere in grado di assolvere a tali obblighi, che includono: 
accertarsi che la macchina soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute, 
assicurare la disponibilità del fascicolo tecnico, 
fornire le istruzioni per l’uso, 
effettuare la necessaria procedura di valutazione di conformità,
redigere e firmare la dichiarazione CE di conformità della macchina, nonché apporre la marcatura CE – cfr. da §103 a §105: commenti sull’articolo 5.
Si noti che la disposizione di cui alla seconda frase della definizione data dall’articolo 2, lettera i) non può essere invocata da un fabbricante UE o da un fabbricante non appartenente all’UE che decida di immettere la macchina sul mercato dell’UE, al fine di evitare i propri obblighi ai sensi della direttiva macchine.



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