Dispositivi di ancoraggio
e punti di ancoraggio
La problematica di come progettare, fabbricare, identificare e usare questi sistemi non viene affrontata in maniera organica dalla normativa vigente. Le aree di sovrapposizione e possibile confusione sono molte.
Le direttive in ballo sono essenzialmente due: quella sui DPI (Dispositivi Di Protezione Individuale - DLgs 475/92) e quella sui Prodotti da costruzione (Regolamento DPR 246/93 di attuazione della 89/106 CE).
Le Norme tecniche sono anch’esse sostanzialmente ripartibili in due gruppi : la UNI EN 795 e le UNI EN 516 e 517.
Il problema sta nel fatto che bisogna distinguere l’ancoraggio in base alla sua applicazione:
• Se è mobile (trasportabile, installabile e rimovibile) o se è fisso (permanente)
• Se rimane ad uso della persona
• Se serve a supporto di altre strutture, come le scale
Se l’ancoraggio è mobile e trasportabile a cura dell’operatore, ricade nei DPI.
Se è l’ancoraggio è fisso dovrebbe ricadere nella DPC, ma la marcatura è possibile solo se esiste la norma tecnica armonizzata o il Benestare tecnico
Rimane in ultima istanza – da non tralasciare – la Direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti